• Servizi Cittadino

    Il Consorzio Elettra 2000 offre una serie di servizi gratuiti dedicati al cittadino che desidera approfondire le sue conoscenze in materia di bioelettromagnetismo. Tra queste, l’accesso al materiale presente sul sito, la newsletter informativa ed il servizio interattivo “Esperto risponde”.

  • Servizi Pubbliche amministrazioni

    Il Consorzio Elettra 2000 supporta le Pubbliche Amministrazioni nel perseguimento dei propri obiettivi per quanto concerne il confronto con il mondo delle imprese e con i singoli cittadini, o nelle attività di monitoraggio campi elettromagnetici sul territorio.

  • Servizi Aziende

    Il Consorzio Elettra 2000 fornisce consulenza alle aziende per attività di misura e di adeguamento degli ambienti di lavoro alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad attività di informazione e formazione rivolta a lavoratori e RSPP.

     

  • Servizi Scuole

    Negli ultimi anni, da parte del Consorzio c’è stata un’apertura nei confronti del mondo della Scuola che ha portato all’organizzazione di giornate di formazione per docenti e ad una serie di attività didattico formative rivolte agli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado.

Sicurezza sul lavoro

Corsi di formazione

Indagini strumentali

 

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Sanzioni

Il Decreto 159/2016 apporta anche delle modifiche all’Art. 219 del Testo Unico, relativo alle sanzioni.

 

Le sanzioni previste a carico di datore di lavoro ed in alcuni casi anche dei dirigenti sono le seguenti:

 

-   Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.740 a 7.014 euro) per il datore di lavoro che violi l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio

-   Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.192 a 4.384 euro) per il datore di lavoro che in caso di superamento dei valori di azione non provveda ad effettuare una valutazione atta a verificare che non ci sia stato superamento dei limiti di esposizione

-   Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.192 a 4.384 euro) per il datore di lavoro che nell’ambito della valutazione del rischio non presta attenzione a tutti gli elementi indicati all’art. 209, comma 5 (frequenza del segnale, effetti diretti ed indiretti, esistenza di attrezzature o pratiche alternative che diminuiscono l’esposizione, presenza di sorgenti multiple di esposizione o esposizione multifrequenza)

-  Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.192 a 4.384 euro) per il datore di lavoro che in caso di superamento dei valori di azione non dimostra il non superamento dei limiti e non applica un programma di misure tecniche e organizzative intese a prevenire il superamento dei valori limite per effetti sensoriali e sanitari. Queste sanzioni si applicano anche in caso di mancanza nei confronti dei lavoratori a rischio

-  Arresto da 2 a 4 mesi (o ammenda variabile tra 822 e 4.384 euro) per il datore di lavoro ed il dirigente violi i seguenti obblighi:

-         adozione di misure specifiche per i portatori di dispositivi medici

-         apposizione di idonea segnaletica nelle zone a rischio

-         formazione ed informazione del lavoratori

-         utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuale

-         adozione di misure immediate nel caso di superamento dei valori di soglia

-         aggiornamento della valutazione dei rischi

-         aggiornamento delle misure di prevenzione in caso di manifestazione di sintomi transitori

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