Attività di formazione & informazione

L’obbligo per il datore di lavoro di svolgere attività di formazione ed informazione è dettato dal nuovo articolo 210-bis che integra l’articolo 184 (generico sulla necessità di formazione/informazione).

 

L’articolo prevede che i lavoratori e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione alla valutazione dei rischi con particolare riguardo a:

 

-  eventuali effetti indiretti della esposizione

-  possibile verificarsi di eventuali sensazioni e sintomi transitori

-  possibilità di rischi specifici per i lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili

 

Oltre a questo, sulla base dell’art. 184 devono essere fornite informazioni anche su:

 

-   entità e significato dei valori limite di esposizione

-   risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione

-   modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione

-   circostanze per le quali si ha diritto alla sorveglianza sanitaria

-   procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dalla esposizione

-   uso corretto dei dispositivi di protezione